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Codice Appalti DL. n.55 del 14 giugno 2019

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), in particolare quelle relative all’art. 36 “Contratti sotto soglia”.

È opportuno far notare che il testo della lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice, come risulta dalle modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che anche per i servizi si passa, come per i lavori, dalla procedura negoziata all’affidamento diretto per importi sino alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2018 da 209.000 euro a 221.000 euro) sempre previa consultazione di almeno a cinque operatori economici individuati, per i servizi, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Inoltre, l’art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi “sotto-soglia”, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

 

Le principali modifiche apportate al Codice degli appalti:

Fonte: ANID